Il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo concesso anche in esecuzione di ricerche e studi svolti successivamente alla commercializzazione dei prodotti. Questo è uno dei principali chiarimenti della risoluzione 122/E del 10 ottobre dell’agenzia delle Entrate. Ma ce ne sono molte altre: cliccando qui sotto tutte le novità in cinque passaggi.
1. Il calcolo del bonus
La legge di bilancio 2017 (legge 232/16) potenzia il credito d’imposta per R&S. Tre gli strumenti messi in atto: proroga di un anno dell’incentivo; incremento a 20 milioni dell’importo massimo spettante; fissazione dell’aliquota di imposta al 50% per tutte le spese ammissibili; eliminazione, della distinzione tra «personale altamente qualificato» e personale «non altamente qualificato». Dal 2017, quindi, il credito d’imposta R&S si applica in misura piena per tutte le spese del personale impiegato nelle attività di ricerca
2. Studi e ricerche post vendita
La risoluzione 122/E/2017 ha affermato l’agevolabilità delle spese per ricerche e studi effettuate ex-post rispetto alla commercializzazione dei prodotti cui si riferiscono. Per arrivare a questo è fondamentale che tali spese siano sostenute per ricerche e studi rivolti alla modifica e/o al miglioramento di prodotti o processi esistenti.
3. Le spese dei professionisti
Le spese sostenute per l’attività di R&S svolta da professionisti in autonomia di mezzi e di organizzazione rientrano nell’ambito oggettivo dell’agevolazione e sono riconducibili alternativamente ai costi alle lettere c) o d) dell’articolo 3, comma 6, Dl 145/2013. In caso di mancanza di contratti di ricerca, tali costi sono qualificabili, in via prudenziale, quali spese per competenza tecnica di cui alla lettera d) dell’articolo 3 del decreto. In caso di mancanza di contratti di ricerca, tali costi sono qualificabili, in via prudenziale, quali spese per competenza tecnica di cui alla lettera d) dell’articolo 3 del decreto.
4. Contratti di lavoro
In accordo con la risoluzione 55/E/2016 l’Agenzia ha ribadito, ai fini del riconoscimento dell’agevolazione, l’assimilazione dei rapporti di lavoro derivanti da contratti di somministrazione a quelli derivanti dai contratti di lavoro dipendente. Sono, quindi, agevolabili le spese sostenute per il personale impiegato in attività di R&S in presenza di contratti di somministrazione
5. Società controllate e collegate
Ricordando che la relazione illustrativa al decreto attuativo nega l’agevolazione ai costi relativi a contratti stipulati con società controllate o controllanti, l’Agenzia chiarisce che, ai fini della verifica della sussistenza del controllo, non è sufficiente che non venga superato il limite del 49% dei diritti di voto in assemblea. In tal caso si può comunque esercitare un’influenza dominante sull’assemblea della società. Quindi, ai fini del riconoscimento dell’agevolazione, la verifica della sussistenza dell’influenza dominante deve essere svolta caso per caso, prescindendo dalle percentuali di voto possedute nella società commissionaria.
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