I debitori possono estinguere il debito derivante dalla cartella di pagamento senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora, gli interessi di dilazione nonché le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’art. 27, comma 1, del D.Lgs. n. 46 del 26/02/1999. L’art. 6, comma 2, stabilisce tassativamente che il debitore entro il 31 marzo 2017 deve presentare all’agente della riscossione apposita dichiarazione (Modello DA1): indicando il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo di cinque; indicando la pendenza dei giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione; assumendo l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi. L’art. 6, comma 8, citato prevede che la rottamazione può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente le somme dovute, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall’agente della riscossione, “purché, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31dicembre 2016”. In base alla formulazione letterale della norma: si richiede il pagamento di sole tre rate e non di tutto il pregresso; i versamenti possono avvenire anche in ritardo, purché entro la data di presentazione della domanda (31 marzo 2017); trattandosi di norma speciale, nella fattispecie, non è applicabile l’art. 31 D.P.R. n. 602/73 ma l’art. 1193, comma 1, codice civile: “Chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare”. Perciò, nella suddetta dichiarazione, il debitore deve fare esclusivo riferimento alle rate di ottobre, novembre e dicembre 2016, contrariamente alle tesi di Equitalia del 20 dicembre 2016.